Accettazione e rinuncia all'eredità
Dal punto di vista giuridico e amministrativo, una successione si apre il giorno del decesso nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 cc), per cui l'ufficio successioni dell'Agenzia delle Entrate di competenza è quello di competenza del comune. Potete ricercare qui la sede dell'Ufficio Successioni di competenza.
Dopo l'apertura della successione segue la chiamata all'eredità, ovvero l'individuazione delle persone chiamate a succedere in base ad un testamento o alla Legge. Ma anche se si è chiamati a succedere, non si diventa automaticamente eredi, lo si diventa solo dopo aver accettato, e con efficacia retroattiva al giorno dell'apertura della successione, si diventa titolari del patrimonio, secondo quota, lasciato in eredità (art. 459 cc).
L'accettazione di un'eredità può essere di vario modo a seconda delle modalità in cui viene compiuta espressa o tacita:
- Espressa, quando la persona nominata nel testamento indicata dalla Legge dichiara di accettare l'eredità o assume il titolo di erede in un atto scritto.
- Tacita, quando il chiamato compie alcuni atti, indicati tassativamente dalla Legge, che sono incompatibili con la volontà di non accettare l'eredità o che avrebbe il diritto di compiere soltanto nella qualità di erede, perché implicano una disposizione del patrimonio ereditario.
L'accettazione dell'eredità è impugnabile, per violenza morale o per dolo, mentre non è impugnabile per errore.
Il diritto all'accettazione dell'eredità si prescrive dopo dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, anche se chi ne ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato debba necessariamente dichiararsi.
In relazione agli effetti che l'accettazione all'eredità produce, può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario:
- Accettazione pura e semplice, qui si verifica la confusione del patrimonio del defunto e di quello dell'erede, che assieme formano un unico patrimonio, l'erede è responsabile per i debiti ereditari e per i legati anche oltre il valore dell'attivo ereditario. I creditori del defunto e i legatari, possono agire sul patrimonio comune soltanto in concorso con i creditori personali dell'erede.
- Accettazione con beneficio d'inventario, qui invece il patrimonio del defunto e quello dell'erede rimangono distinti e separati dal punto di vista giuridico (art. 490 cc). Avviene obbligatoriamente per Legge quando l'eredità è devoluta a soggetti incapaci d'agire, oppure a persone giuridiche. In questo caso l'erede conserva nei confronti dell'eredità gli stessi diritti e obblighi che aveva nei confronti del de cuius e risponde per i beni ereditari e per i legatari sino all'esaurimento del passivo.
Rinuncia all'eredità, chi è designato può anche rinunciare all'eredità, che di solito avviene per due motivi principali, perché l'eredità è carica di debiti, oppure perché si vuole lasciare ad altri eredi la propria quota di eredità. La rinuncia è un atto solenne e va registrato, trascritto se ci sono beni immobili, ed inserita nel registro delle successioni.
Come l’accettazione anche la rinuncia non può essere sottoposta, a pena di nullità, a una condizione o a un termine oppure essere soltanto parziale, è impugnabile per violenza o per dolo, ma non per errore, a differenza dell'accettazione, però, la rinuncia è revocabile, purché il diritto di accettazione non si sia estinto per prescrizione e l'eredità non sia stata acquisita da altri chiamati.
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